Con il Decreto Legge n. 93 in data 27 maggio 2008, è stata abolita l'Ici sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Il taglio è entrato in vigore dal primo acconto di giugno 2008 e riguarda anche le pertinenze dell'abitazione principale (garage, cantina, box auto, ecc.). Restano esclusi dallo sgravio gli immobili di categoria A1, A8 e A9, cioè abitazioni di lusso, ville, castelli.
L'esenzione dall'imposta va estesa anche alle abitazioni assimilate alle prime case dai regolamenti comunali in vigore alla data della pubblicazione del decreto Legge sulla Gazzetta Ufficiale; nel caso di Lurate Caccivio sono esenti :
1) le abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito ai parenti in linea retta di 1° grado che le occupano quale loro abitazione principale ed ivi residenti, previa presentazione di apposita autocertificazione;
2) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, uso, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che dette unità immobiliari non risultino locate.
L'esenzione si applica anche ai separati e divorziati non assegnatari della casa coniugale e alle unità immobiliari di cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari
Alle pertinenze si applica la normativa generale contenuta negli articoli 817 e seguenti del Codice civile, in base alla quale il loro regime giuridico è quello del bene principale. Per qualificare un immobile come pertinenza, è sufficiente che esistano un rapporto oggettivo di asservimento rispetto al bene principale e la volontà del possessore di adibire la pertinenza a servizio e ornamento dello stesso bene. Ne consegue che cantina, garage, box auto, ecc. sono anch'essi esenti dall'Ici, sebbene separatamente accatastati e acquistati, purché essi siano posti a servizio dell'abitazione principale.
Qualora l'Ici sull'abitazione principale e sulle sue pertinenze fosse stata già pagata erroneamente, è necessario presentare una richiesta di rimborso scritta all'Ufficio Tributi del Comune.
Il contribuente deve chiedere il rimborso dell'imposta comunale versata e non dovuta. Alla domanda non va applicata la marca da bollo, ma va allegato il modello F24 con cui si è provveduto al pagamento. L'istanza va presentata entro 5 anni dalla data del versamento dell'imposta o dal momento in cui è stato accertato il diritto alla sua restituzione. Il Comune deve effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della domanda (articolo 1, comma 164 della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Sul credito da restituire sono dovuti gli interessi legali.
Aliquota ordinaria |
6,0 per mille |
da applicarsi alle aree edificabili ed a tutte le unità immobiliari salvo quelle previste nei punti successivi |
|---|---|---|
Aliquota ridotta |
5,5 per mille |
da applicarsi alle unità immobiliari di categoria A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale, incluse relative pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 |
Aliquota ridotta |
4,0 per mille |
da applicarsi alle aree fabbricabili da destinarsi ad uso pubblico (standard), come individuate dalle norme tecniche di attuazione del P.R.U.G. vigente |
Aliquota agevolata |
4,0 per mille |
in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori |
Detrazione base |
Euro 103,29 |
per l'abitazione principale |
Sono disponibili le tabelle e note esplicative per l'adeguamento del valore delle aree fabbricabili con decorrenza 01.01.2010 e attualmente in vigore

Il Comune di Lurate Caccivio ha adottato il metodo di pagamento ICI esclusivamente tramite il "modello F24 ICI".
E' possibile effettuare i pagamenti presso qualsiasi sportello di banche, poste e concessionari presente sul territorio nazionale, in contanti, con addebito sul conto corrente o con assegno.
Vi è inoltre la possibilità di compensare i crediti di altre imposte (ad esempio Irpef, Iva, ecc....) con l'imposta dovuta per ICI, con la sola limitazione di non poter compensare le imposte erariali da versare con crediti ICI.
Nessun costo di commissione a carico del contribuente.
Con un unico modello è possibile versare l'ICI riferita a Comuni diversi.
Il modello F24 può essere ritirato presso gli sportelli bancari, uffici postali e concessionari della riscossione. Inoltre, il modello e le relative istruzioni può essere scaricato dal sito dell'agenzia delle entrate.
Se non si vuole o non si ha la necessità di effettuare la compensazione con altre imposte, è possibile utilizzare il MODELLO F24 PREDETERMINATO ICI, semplificato e pensato per i contribuenti che devono pagare solo l'I.C.I.
Il versamento può essere effettuato presso gli sportelli di qualunque concessionaria o banca convenzionata e presso gli uffici postali:
* in contanti;
* con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;
* con carta POSTAMAT, con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale;
* con assegni bancari o postali tratti dal contribuente a favore di sé stesso o con assegni circolari o vaglia postali emessi all'ordine dello stesso contribuente e girati per l'incasso alla banca o a Poste. In ogni caso l'assegno o il vaglia devono essere di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Nel caso in cui l'assegno postale venga utilizzato per pagare tramite Poste l'operazione dovrà essere eseguita all'ufficio postale ove è intrattenuto il conto.
* Con assegni circolari e vaglia cambiari, presso i concessionari.
Attenzione: nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.
Il contribuente è tenuto a riportare con particolare attenzione il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale.
Nelle apposite colonne delle varie sezioni del modello devono essere evidenziati i codici tributo per i quali si effettua il versamento e l'anno cui si riferisce il pagamento stesso, da indicare in quattro cifre (es. 2007).
Eventuali errori commessi nella compilazione possono comportare richieste di pagamento della stessa somma già versata.
Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali anche nel caso che siano pari a zero. In presenza di più decimali occorre procedere all'arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto.
I codici tributo utili sono i seguenti:
Codice |
Descrizione |
|---|---|
3901 |
imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale |
3902 |
imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli |
3903 |
imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili |
3904 |
imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati |
3905 |
non utilizzabile per il Comune di Lurate Caccivio |
3906 |
imposta comunale sugli immobili (ICI) - interessi (risoluzione n. 32/E del 02.03.04) |
3907 |
imposta comunale sugli immobili (ICI) - sanzioni (risoluzione n. 32/E del 02.03.04) |
Istruzioni utili per la compilazione del modello F24 ICI- PREDETERMINATO:
* nello spazio "codice ente/codice comune", il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri; nel caso del Comune di Lurate Caccivio è E753;
* nello spazio "Ravv" barrare la casella se il pagamento di riferisce al ravvedimento operoso che esegue il contribuente per regolarizzare la propria posizione;
* nello spazio "Immob. Variati" barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano, di conseguenza, la presentazione della dichiarazione di variazione;
nello spazio "Acc." barrare se il pagamento di riferisce all'acconto;
* nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento di riferisce al saldo; se il pagamento è effettuato in unica soluzione, entro il 16 giugno, per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
* nello spazio "Numero immobili" indicare il numero degli immobili interessati dal versamento del relativo rigo;
* Nello spazio "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento; nel caso in cui sia stata precedentemente barrata la casella "Ravv", per il di ravvedimento operoso, indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata;
* Nello spazio "detrazione ICI abitazione principale" esporre l'ammontare della detrazione applicabile.
* nello spazio "importi a debito versati" indicare l'ammontare del versamento che si vuole effettuare; nel caso di abitazione principale, indicare l'imposta al netto della detrazione per abitazione principale.
Si ricorda che tutte le informazioni in merito all'utilizzo e alla compilazione del modello F24 sono disponibili anche sul sito web dell'Agenzia delle Entrate.