Tassa Rifiuti (TARI)

Ultima modifica 16 febbraio 2024

La Tassa Rifiuti (TARI) ha come presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.


Riferimenti normativi - La TARI è regolata dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147. A livello comunale è disciplinata, nella sua applicazione, dal Regolamento comunale TARI approvato con delibera del Consiglio Comunale n.16 del 20/04/2023 .


Come si calcola

Per le utenze domestiche, la Tassa Rifiuti è composta da una parte fissa, calcolata sulla superficie calpestabile degli immobili collegati alla propria utenza TARI, e da una parte variabile, determinata in relazione al numero degli occupanti.

Per le utenze non domestiche la quota fissa è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158. La quota variabile della TARI per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

Le tariffe sono determinate ogni anno e deliberate dal Consiglio Comunale. Le tariffe approvate per l'anno di imposta 2022 sono riportate nell' allegato c alla delibera n. 7 del 08/03/2022.


Riduzioni e agevolazioni in vigore - Sono di seguito elencate le riduzioni e agevolazioni sulla TARI previste dal regolamento comunale e dalla normativa vigenti.

  • Compostaggio domestico (art.22 c.1 Regolamento) - I contribuenti delle utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti vegetali compostabili possono richiedere la riduzione del 30% della quota variabile della tariffa.
  • Immobile vuoto/non allacciato a servizi pubblici di rete (utenze domestiche) (art.21 c.3 Regolamento) - Le unità abitative non utilizzate prive di arredamento o non allacciate ai servizi pubblici di rete sono assoggettate alla sola parte fissa della tariffa.
  • Immobile vuoto/non allacciato a servizi pubblici di rete (utenze non domestiche) (art.23 c.1 e 2 Regolamento) - Le unità immobiliari vuote e non allacciate ai servizi pubblici di rete sono assoggettate alla sola parte fissa della tariffa prevista alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta).
  • Immobile pensionati esteri (art. 1 c.48 L.178 del 30/12/2020) - Per l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto non locata e non concessa in comodato gratuito occupata da cittadino italiano residente all’estero (AIRE) pensionato nel rispettivo paese di residenza si applica la riduzione di 2/3 dell’imposta
  • Nuclei famigliari con ISEE inferiore a € 5.000 (art.24 c.5 lett.b Regolamento) - Riduzione del 30% del tributo annuo. Domanda da presentari, per l'anno 2023, in sede di prima applicazione entro e non oltre il 10 maggio 2023 (farà fede la data di protocollo della domanda). Per gli anni di imposta successivi la domanda dovrà essere presentata entro il 15 marzo.

 


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