Capitolo 3° Disciplina di zona

Ultima modifica 1 febbraio 2024

Art. 11 Azzonamento generale
Art. 12 Zone A
Art. 13 Zone B
Art. 14 Zone C
Art. 15 Zone D
Art. 16 Zone E
Art. 17 Zone F
Art. 17/bis - Zone G

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Art. 18 Aree destinate a formare spazi di uso pubblico*
Art. 19 Aree di rispetto **
Art. 20 Densità edilizia 
Art. 21 Volume degli edifici*** 

*Art. 18 Aree destinate a formare spazi di uso pubblico
Esse riguardano in particolare le aree per l'istruzione (scuole materne, scuole dell'obbligo), per attrezzature di interesse collettivo (religiose, culturali, sociali, assistenziali. sanitarie, amministrative) per spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco e lo sport, per parcheggio. 
Nelle aree per l'istruzione valgono le relative norme ministeriali. 
Nelle aree per attrezzature di interesse collettivo la densità edilizia fondiaria massima é di 3 mc/mq., l'altezza massima é pari alla massima consentita nelle zone residenziali adiacenti per maggior perimetro. 
La distanza.degli edifici dai confini é di m.5,00, tra gli edifici é di m.10,00. 
Il rapporto tra l'altezza del fabbricato e la distanza tra i fabbricati non sarà superiore a 1/1. 
Nelle aree per attrezzature di interesse collettivo AR é consentita la realizzazione degli edifici di culto, della residenza del personale addetto e delle altre attrezzature connesse a tale attività religiosa di culto (catechistica, culturale, sociale, ricreativa, ecc.) di proprietà e di gestione dell'ente istituzionalmente competente, mediante concessione edilizia semplice. 
La servitù di uso pubblico di tali attrezzature é soddisfatta mediante l'attività di servizio di interesse comune che gli enti religiosi e di culto forniscono alla comunità in adempimento dei propri fini di istituto. 
Per le aree con destinazione in atto ad attività religiosa e di culto e contrassegnate sulle tavole grafiche di P.R.U.G. con il simbolo AR si intende confermata la destinazione suddetta e l'utilizzazione specifica delle relative attrezzature. 

**Art 19 zone di rispetto
Sono le zone: 
di rispetto stradale 
di rispetto dei corsi d'acqua 
di rispetto sulle aree produttive 
di rispetto cimiteriale 

  • ZONE DI RISPETTO STRADALE 
    Comprende le parti del territorio comunale destinate a formare fasce inedificate a rispetto delle strade. Nelle zone di rispetto stradale è vietata l'edificazione e di conseguenza le aree soggette a vincolo non sono computabili ai fini della volumetria salvo il caso che ciò non sia previsto nella tavola di azzoramento. Possono essere ammessi: 
    • parcheggi scoperti pubblici e privati conteggiabili per il rispetto degli standards 
    • strutture di servizio al traffíco veicolare 
    • strutture tecnologiche relative a opere di urbanizzazione primaria 
    • strade al servizio dell'edificazione che si sviluppano fuori dalla fascia di rispetto e/o al servizio delle strutture ammesse 
    • recinzioni trasparenti realizzate con paline e rete metallica e cordolo in calcestruzzo altezza massima cm. 50. 
    • Per gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto sono consentiti interventi di straordiaria manutenzione, restauro, ristrutturazione, adeguamenti igenici e tecnologici senza incrementi di volume. 
  • ZONE DI RISPETTO CIMITERIALE 
    Nelle zone di rispetto cimiteriale é esclusa qualsiasi edificazione. E' ammissibile la creazione di parcheggi pubblici all'aperto. 
  • ZONE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA 
    Nelle zone di rispetto dei corsi d'acqua sono vietate nuove edificazioni e depositi.Le aree scoperte devono essere tenute a verde. 
    Sono ammesse, per le costruzioni esistenti con funzioni residenziali, operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione, di consolidamento, di adeguamento igienico e tecnologico, senza aumento di volumetria, senza alterazione delle caratteristiche architettoniche. 
  • ZONE DI RISPETTO NELLE AREE PRODUTTIVE 
    Comprendono le parti del territorio destinate a formare fasce inedificate di rispetto degli insediamenti produttivi. Nelle zone di rispetto é vietata l'edificazione; le aree soggette a vincolo sono però computabili ai fini della volumetria. Possono essere ammessi: 
    • parcheggi privati conteggiabili per il rispetto degli standards 
    • strade al servizio degli insediamenti 
    • strutture tecnologiche relative ad opere di urbanizzazioni primarie purché completamente interrate 
    • Le zone di rispetto devono essere piantumate con alberature di alto fusto. Per gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto sono consentiti iriterventi di straordinaria manutenzione.
  • RT. (20) DENSITA' EDILIZIA
    La densità fondiaria, calcolabile ai fini della definizione del volume costruibile su ogni singolo lotto è il volume edificabile su un metro quadrato di superficie fondiaria, intendendo per tale il complesso delle aree edificabili al netto delle aree a destinazione pubblica. 

***Art. 21 volume degli edifici
Il volume degli edifici è determinato dal computo del volume vuoto per pieno dei vani fuori terra, interrati o seminterrati o contenuti in coperture con caratteristiche tali da determinare le condizioni di abitabilità o agibilità. 
Dal computo del volume sono esclusi: 

  • i volumi interrati o seminterrati (intendo per seminterrati i volumi interrati per i 2/3 della loro altezza netta) delle autorimesse strettamente connesse con l'insediamento proposto nei limiti stabiliti dall'art. 27 delle presenti norme; 
  • i volumi dei portici aperti su tre lati; 
  • i volumi delle logge; 
  • i volumi delle attrezzature tecnologiche e di servizio interrati o seminterrati o emergenti delle coperture. 

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