Ufficio elettorale

Ultima modifica 22 luglio 2023

L'ufficiale elettorale nell'ordinamento italiano è l'organo del comune preposto all'ufficio elettorale. Coincide con commissione elettorale comunale, che deve essere presente in ogni comune (art. 4-bis del D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223).

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Competenze

La disciplina vigente sull'ufficiale elettorale è contenuta nel Titolo II del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali).

  • tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali;
  • rilascio dei documenti e certificati relativi all'esercizio del diritto di voto;
  • ripartizione del territorio comunale in sezioni elettorali;
  • assistenza alle Commissioni elettorali, comunale e circondariale;
  • tenuta e aggiornamento dell'Albo unico degli Scrutatori di Seggio;
  • tenuta ed aggiornamento dell'Albo dei Presidenti di seggio;
  • tenuta ed aggiornamento dell'Albo dei Giudici Popolari;
  • organizzazione delle consultazioni elettorali e referendarie;
  • rilascio delle certificazioni elettorali
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